TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 198.
(Fondo per le non autosufficienze).

Art. 198.
(Fondo per le non autosufficienze).

      1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

      Identico.

      2. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.

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